Revisione - norme generali sulla revisione dei veicoli

I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge (art.79 cds).

Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni dei veicoli rispettano le norme comunitarie:

per le autovetture, autocaravan, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.

per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t è disposta la revisione per il corrente anno per quelli immatricolati per la prima volta entro il 31/12/1997 con esclusione di quelli che successivamente all'1/1/1999 sono stati sottoposti a visita e prova (collaudo) ai sensi degli artt 75 e 80.

Revisione Ciclomotori e Motoveicoli

Per l'anno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata a quella prevista per le autovetture.

In particolare, fermo restando quanto già previsto dall'art 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall'art.1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408, a partire dall'anno 2003, saranno sottoposti a revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:

ciclomotori di cui all'art.52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art.53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti dal 1 luglio 2003, saranno effettuati sulla base delle disposizioni di prossima emanazione.

Per far revisionare l'auto ci si può rivolgere agli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure alle Officine Private autorizzate dallo stesso Dipartimento.

Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si procederà alla revisione del veicolo che verificherà lo stato e l'efficienza dei seguenti dispositivi:

1 - DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)

2 - STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)

3 - VISIBILITA' (vetri, specchietti, lavavetri)

4 - IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)

5 - ASSI PNEUMATICI SOSPENSIONI

6 - TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)

7 - EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)

8 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)

9 - ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)

Al termine della revisione, il Dipartimento o l'officina autorizzata, consegnano all'utente un talloncino autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando porterà la dizione 'revisione regolare' nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo; in caso contrario porterà la dicitura 'revisione ripetere' e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un'autofficina). Se infine il tagliando porterà la dicitura 'revisione ripetere-sospeso dalla circolazione', il veicolo potrà circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa e al ritiro della Carta di Circolazione che viene spedita  all'ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente sul luogo in cui è stata accertata l'infrazione e restituita soltanto dopo aver effettuato la revisione (dal 1 gennaio 2002 i veicoli con carta di circolazione ritirata non possono effettuare la revisione periodica in un'autofficina autorizzata tranne che per l'Ufficio Provinciale di Milano).

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